L’R.S.P.P., acronimo di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, è una figura aziendale obbligatoria secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul lavoro.
Questo compito può essere svolto da una figura interna all’azienda oppure da un consulente esterno esperto in Salute e Sicurezza sul lavoro.
La figura dell’ R.S.P.P. “interno” è parte dell’organizzazione aziendale e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito in relazione alle dimensioni, sedi operative e alle caratteristiche dell’azienda.

Anche il Datore di Lavoro può ricoprire questo ruolo nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali – fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca – fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende – fino a 200 lavoratori
In tal caso ha l’obbligo di formazione con apposito corso R.S.P.P. Datore di Lavoro e successivo aggiornamento quinquennale.
La durata e i contenuti del percorso formativo sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda:

  • Rischio Basso / 16 ore,
  • Rischio Medio / 32 ore,
  • Rischio Alto / 48 ore.
In altri casi il Datore di Lavoro può procedere alla nomina di un R.S.P.P., anche esterno all’azienda, che per svolgere tale ruolo deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore e svolgere un percorso formativo articolato in 3 moduli:

  • MODULO A / 28 ore
  • MODULO B / 48 ore comuni per tutti i settori produttivi + Modulo Specializzazione:
    • BSP1: agricoltura - pesca / 12 ore
    • BSP2: estrazioni-costruzioni / 16 ore
    • BSP3: sanità residenziale / 12 ore
    • BSP4: Chimico e petrolchimico / 16 ore
  • MODULO C / 24 ore

Per il mantenimento della funzione di R.S.P.P. è poi necessario un aggiornamento quinquennale della formazione di 40 ore.